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| nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese |
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NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato accordo sulle nuove misure per il credito con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delleo Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana, Alleanza delle Cooperative Italiane, Assoconfidi, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna e Rete Imprese Italia.
NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI
L’economia italiana è entrata in una nuova fase recessiva. La domanda di consumi e di investimenti è in calo. Tale situazione si rileva particolarmente critica in quanto segue e si accompagna ad un periodo di forti tensioni sui mercati finanziari ed in particolare dei mercati del debito sovrano. Inoltre questa fase recessiva si manifesta dopo un breve lasso di temporale rispetto alla recessione che si è registrata nel biennio 2008-2009. 2. Interventi finanziari a favore delle imprese Per realizzare il suddetto obiettivo, l’accordo identifica i seguenti interventi finanziari: A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti 1) Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito “mutui”), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali. B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti 3) Operazioni di allungamento della durata dei mutui. C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività 6) Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. 2A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009 (di seguito “Avviso Comune”) o del presente accordo. Ai fini delle operazioni di sospensione di cui al presente paragrafo 2.A, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. 2.B Operazioni di allungamento dei finanziamenti Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari. Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato delle sospensione prevista dall’Avviso Comune ovvero dal punto A.1 del presente accordo. In tal caso, l’impresa potrà richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione. Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell’operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato. 2.C Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere, alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini della agevolazione fiscale di cui al citato decreto legge. 3. Imprese beneficiarie Possono beneficiare degli interventi previsti dal paragrafo 2 del presente accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario vigilato (d’ora in poi, banca) come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate”, o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”). 4. Condizioni di realizzazione delle operazioni Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza. Sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario le operazioni di cui al punto A e ai punti B.4 e B. 5, nonché le operazioni di cui ai punti B.3 il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l’operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca. Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione. Le operazioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate di norma senza la richiesta di garanzie aggiuntive, a meno che queste non siano funzionali alla realizzazione dell’operazione a condizioni economiche più vantaggiose per l’impresa. Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto. Nel caso di finanziamenti che non beneficiano della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, tale copertura potrà essere acquisita in relazione alla sola parte aggiuntiva di piano di ammortamento che si realizza a seguito dell’operazione di allungamento. 5. Istruttoria delle domande Le operazioni di cui al paragrafo 2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all’iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell’intervento. Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione. Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca. Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni di cui ai punti A 1, a 2, B.4 e B.5 si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto. 6)Validità dell’accordo Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all’ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’adesione. L’accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell’impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliori rispetto a quelle previste dall’accordo. Le richieste per l’attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall’ABI. Le domande di allungamento dei mutui (ai sensi del punto B.3) che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione (ai sensi del punto A.1), potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013. Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l’ABI si impregna promuovere l’iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti. 7. Ulteriori impegni delle parti Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monito razzio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati sui siti istituzionali dei Ministeri. Le parti firmatarie si impegnano a concordare eventuali interventi per facilitare l’implementazione delle iniziative previste dal presente accordo, anche con riferimento alle altre misure che saranno oggetto di valutazione. Tutto ciò ad integrazione di quanto già previsto al punto 9 dell’avviso Comune sottoscritto il 3 agosto 2009. Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l’agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all’operatività dell’accordo. Le parti firmatarie si impegnano a definire accordi, nel corso dei prossimi 2 mesi, per misure volte a:- favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie; - agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi che consentano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario; - valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle PMI Fonte: Confapi Firenze |











