Il Professionista Delegato

Fra le novità introdotte dall’articolo 591 bis c.p.c. troviamo la possibilità, da parte del Giudice delle Esecuzioni, di delegare la vendita oggetto di esecuzione, ad un professionista (notaio, avvocato, commercialista), avente preferibilmente sede nel circondario in cui è ubicato il bene. Ogni triennio i presidenti del Consiglio dell’ordine dei Notai, degli Avvocati e del Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili comunicano al presidente del Tribunale gli elenchi dei professionisti che si sono dichiarati disponibili a ricevere le deleghe. La nomina del professionista delegato permette di velocizzare la procedura di vendita e quindi di recupero del credito da parte dei creditori. Condizione per ricevere la delega è che il professionista abbia dichiarato al proprio Organo professionale la disponibilità a svolgere le operazioni di vendita dei beni immobili.

Il professionista delegato, dopo essere stato nominato dal Giudice, deve primariamente reperire in Cancelleria del Tribunale il fascicolo d’ufficio del procedimento, e prelevarne tutti gli atti, compresa la CTU – Consulenza Tecnica d’Ufficio. Tramite questa relazione, il Professionista può valutare se la relazione di stima contiene adeguate informazioni circa la descrizione dell’immobile e in riferimento ai dati catastali. Il delegato ha inoltre la facoltà di effettuare un sopralluogo e di decidere di assegnare il bene ad un custode che si occupi delle visite dell’immobile. Compito del professionista è anche quello di accertarsi dello stato di possesso dell’immobile. Servendosi della CTU, il professionista delegato determina il prezzo base d’asta, variandolo nel caso in cui le aste vadano deserte. Il professionista delegato, seguendo le indicazioni del Giudice, si occupa inoltre della pubblicità dell’avviso di vendita, all’interno del quale il delegato riporta tutti i dati essenziali dell’asta e le modalità con cui è possibile partecipare.

PAROLE CHIAVE

CTU

La CTU, o Consulenza Tecnica d’Ufficio, viene redatta solitamente da un architetto il quale svolge la funzione di Ausiliario del Giudice. All’interno di una CTU troviamo i dati catastali dell’immobile (cioè i dati che identificano l’immobile al catasto), il titolo di proprietà, le pertinenze ovvero altri beni immobili che sono a servitù dell’immobile come ad esempio cantine, posti auto, box. Contiene, infine, la descrizione dettagliata del bene.

CUSTODE

Figura nominata dal Giudice dell’Esecuzione che si occupa di amministrare e conservare i beni pignorati o sequestrati, svolgendo le sue mansioni in maniera diligente e responsabile, proprio come farebbe un “buon padre di famiglia”. Tra i suoi adempimenti, ci sono quelli di visitare periodicamente l’immobile per costatarne lo stato o l’uso, accompagnare gli interessati all’acquisto alla visita dello stesso, documentare le entrate e le spese relative alla sua gestione, ecc.

AVVISO DI VENDITA

Relazione emessa dal Giudice all’interno della quale vengono sintetizzate le informazioni relative alla vendita giudiziaria. Nello specifico sono indicate: la data e il luogo dell’incanto, la descrizione dell’immobile (la natura del compendio, l’indirizzo in cui si trova, i dati di identificazione catastale, il valore), il prezzo base della vendita ed il rilancio minimo, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni per l’aggiudicazione definitiva del bene.

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