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| Piano Anti Crisi della Regione Marche |
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Come tante Regioni, le Marche si attrezzano e mettono in azione piani anti-crisi per le PMI. In particolare un fondo di garanzia per le piccole e media Imprese. GARAN Tratto dal sito Ufficiale della Regione delle Marche, ecco uno dei piani in funzione per le Imprese che hanno bisogno di accedere ai crediti. Modalità e criteri operativi. Finalità: Il Fondo regionale di garanzia mira a favorire l’accesso al credito soprattutto da parte delle micro e piccole imprese attraverso la concessione di garanzie di secondo grado, per attivare la massima liquidità possibile e superare la fase attuale di razionamento del credito, che potrebbe incidere negativamente su lavoro, occupazione e sviluppo del sistema regionale. Beneficiari Sono destinatari degli interventi di garanzia di secondo grado le micro, piccole e medie imprese, i confidi di primo grado, che operano in tutti i territori ed in tutti i settori economici della regione Marche. Garanzie Il Fondo accorda gratuitamente garanzie di secondo grado a favore di Confidi, definiti all’art. 13 della legge n.326/2003, che a loro volta abbiano rilasciato garanzie alle PMI per finanziamenti con le seguenti caratteristiche: - rilasciati quale consolidamento di passività da breve a medio termine ovvero a sostegno di progetti di investimento per riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale. - assistiti da garanzia di primo grado fino al 60% dell’importo e comunque non inferiore al 50%; - erogati entro il 31/12/2010 e con tasso di interesse e spese di istruttoria della banca secondo i regimi concordati con i singoli confidi. La garanzia di secondo grado del Fondo è concessa nella misura del 70% della garanzia di primo grado, ed ha la durata massima di 60 mesi, indipendentemente dalla durata del finanziamento. L’importo massimo del finanziamento garantibile in secondo grado, per ogni PMI non può superare 500.000 euro, anche se frazionato. odalità di accesso I Confidi, una volta compiuta l’istruttoria per la concessione di garanzia di primo grado ed aver verificato che siano rispettate le caratteristiche ed i criteri sopra descritti, attestano al gestore del Fondo di garanzia il rispetto di tutti gli elementi per la richiesta della protezione della garanzia di secondo grado. Sono garantibili con il Fondo le operazioni di consolidamento a medio termine effettuate da banche che contemporaneamente si impegnino a mantenere, a favore delle imprese in questione e per un periodo di almeno 12 mesi rinnovabili nel periodo di validità della garanzia, a richiesta delle imprese in questione, linee di credito a breve di importo non inferiore al valore iniziale della garanzia di primo grado ottenuta. Il soggetto gestore ha la facoltà di garantire le operazioni presso il Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’ottenimento di un grado Superiore di copertura. _____________________________________
Fonte: Sito Ufficiale Regione Marche: www.regione.marche.it
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