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Protesto: cos’è e quando è possibile procedere alla cancellazione

Il protesto è un atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario o, in mancanza, dal segretario comunale con il quale si constata il mancato pagamento o la mancata accettazione del titolo cambiario o dell’assegno firmati dal debitore al momento dell’acquisto di merci o servizi.

Il protesto permette al creditore di rendere possibile l’azione di regresso. Tale azione permette di avviare un procedimento atto ad ottenere l’adempimento di una spettanza economica precedentemente stabilita. L’azione di regresso può essere esercitata nei termini massimi di 12 mesi dalla levata del protesto (termine che si abbrevia a n. 6 mesi in caso di cambiale “senza spese”) se l’azione è proposta dal “portatore” (ovvero da colui che rappresenta il beneficiario diretto del titolo cambiario), e nei termini massimi di n. 6 mesi se proposta dal ”girante”, ovvero da colui che ha ricevuto una titolo cambiario e lo gira ad altro soggetto.

In caso di mancato pagamento della cambiale o dell’assegno entro 60 giorni dalla levata del protesto, il soggetto potrà subire il precetto e, successivamente, il pignoramento di beni a lui riconducibili. La mancata copertura dell’assegno o della cambiale entro i 60 giorni di tempo, ha inoltre come conseguenza diretta l’inserimento del soggetto protestato negli elenchi che le CCIAA pubblicano entro 10 giorni dalla ricezione della levata, e nel caso specifico di assegni scoperti, l’inserimento negli elenchi informatici del CAI “Centrale di Allarme Interbancaria”. L’inserimento all’interno dell’archivio informatizzato istituito presso la Banca d’Italia, comporta: il divieto di emettere assegni per n. 6 mesi; l’obbligo di restituire gli assegni posseduti; il divieto di stipulare con altre banche convenzioni per il rilascio di assegni. Non vi sono, invece, norme che vietino ad un soggetto protestato di accedere ad un finanziamento, ma è prassi degli istituti bancari non concederli a soggetti che siano presenti negli elenchi dei protesti.

Il soggetto protestato permane all’interno del Registro dei Protesti per 5 anni dalla data di pubblicazione, a meno che il protestato non provveda a richiedere la cancellazione. La cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti può avvenire per i seguenti motivi:

  • Pagamento da parte del soggetto protestato del titolo cambiario entro 12 mesi dalla levata dello stesso.
  • Erroneità od illegittimità del protesto.
  • Nel caso in cui il soggetto protestato che ha emesso un assegno scoperto, abbia ottenuto la riabilitazione dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 17 della Legge 108/1996.
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